Regione Calabria

Sezione in accordo con l'art. 5 c. 1 e 2 d.lgs n. 33/2013; l'art. 2 c. 9-bis l. n. 241/1990 e le Linee Guida Anac FOIA.

La Dott.ssa Tiziana Bencivinni, nominata Segretario Generale con Decreto Sindacale n. 20 del 10.10.2022, svolge la funzione di Responsabile della Corruzione e della Trasparenza nel Comune di Bagnara Calabra (Decreto Sindacale n. 01 del 13.01.2023).

  • Accesso civico "semplice", concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (“decreto trasparenza”) e al comma 1 riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l’obbligo.
Con lo strumento dell'accesso civico, pertanto, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Bagnara Calabra, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Amministrazione comunale.

Modulo

  • Accesso civico "generalizzato", concernente dati e documenti ulteriori (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune importanti modifiche al “decreto trasparenza” introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello contenuto nell’originario art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dei paesi di area anglosassone la cui trasposizione legislativa è nota come Freedom of Information Act (FOIA).
In sintesi, viene introdotto all’art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).
Lo scopo dichiarato della norma è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Modulo

In entrambi i casi sopra precisati, la richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’Amministrazione provvede a pubblicarli sul sito web. 

La richiesta può essere trasmessa per via telematica e va presentata, in alternativa:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- all’ufficio relazioni con il pubblico (URP).

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Registro degli accesso (civico, generalizzato e documentale) in base alle linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

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